Il Consiglio Superiore di Sanità apre a samaritani del rene
Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Via libera del Consiglio superiore di sanità (Css) alla donazione di rene 'samaritana', ossia offerta gratuitamente, per puro spirito di generosità, a un estraneo malato in attesa di un organo. Durante la seduta del 4 maggio scorso, comunica oggi il ministero della Salute, l'organo consultivo ministeriale ha espresso all'unanimità un parere in 4 punti. Tra le raccomandazioni del Css, quella di "svolgere un'attenta valutazione psichiatrica e psicologica del donatore e del suo nucleo familiare" (punto 2) e il fatto che (punto 1) "per i primi 10 casi la donazione 'samaritana' deve rientrare in un programma nazionale la cui gestione è affidata al Centro nazionale trapianti", Cnt, "che riferirà annualmente al Css". Il Css risponde alla richiesta di parere presentata dal Dipartimento della prevenzione e comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria, dopo che il Cnt aveva riferito "il caso di tre persone (due in Lombardia e una in Piemonte) che hanno espresso la volontà di donare un proprio rene secondo la cosiddetta modalità 'samaritana'". Al punto 1 del parere finale, dunque, il Css spiega che il programma nazionale affidato al Cnt per gestire i primi 10 donatori samaritani "deve tenere conto delle seguenti raccomandazioni: a) inserire prioritariamente il donatore 'samaritano' nel programma di trapianti con modalità cross over" - cioè il trapianto incrociato di rene da donatore vivente, secondo un protocollo che prevede la "donazione incrociata tra coppie donatore-ricevente (consangunei o emotivamente legati), ma biologicamente/immunologicamente incompatibili" - b) tenere conto della provenienza regionale del donatore, qualora non fosse possibile procedere come indicato al punto a)". Infatti, ricorda il Css nelle premesse al parere, citando la Direzione generale competente, "la normativa nazionale di riferimento contempla la possibilità che il donatore sia non consanguineo o estraneo al ricevente e che tra i due intercorra un legame affettivo". Non solo. Anche "la legge 458/67 che disciplina l'attività di trapianto di rene tra persone viventi contempla la possibilità di trapianto da donatore anche estraneo". Nel pronunciarsi, il Css tiene conto anche del parere espresso il 23 aprile scorso dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb) che ha ritenuto la donazione samaritana "legittima, trattandosi di atto supererogatorio e, quindi, eticamente apprezzabile, ma non preteso né sul piano morale né su quello giuridico". Sempre secondo il Cnb, la donazione samaritana deve avere "un carattere residuale e non sostitutivo (purché non esistano priorità biologiche di compatibilità) al trapianto da donatore cadavere o da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato".E ancora, per il Cnb la donazione samaritana va "esercitata nel rispetto del principio di reciproco anonimato del donatore e del ricevente", dopo un'informativa "completa ed esauriente" al donatore "sui correlati potenziali rischi psico-fisici immediati e futuri", e previo "accertamento sulle condizioni cliniche e sulle motivazioni del gesto", da affidare però a "una 'parte terza' rispetto all'organizzazione medica che attuerà il prelievo e poi il trapianto". Dopo avere evidenziato che la donazione samaritana "non comporta per il donatore rischi maggiori rispetto a quelli che si corrono nelle procedure di prelievo di rene da donatori viventi consanguinei o affettivamente legati", il Css "corrisponde affermativamente al contenuto del quesito, riconoscendone la totale validità" - recita il parere al punto 2 - e raccomandando che si provveda, oltre ai test psichici (a), anche a: "b) applicare le indicazioni previste dalle linee-guida per il trapianto di donatore vivente per quanto attiene alla 'parte terza'" incaricata della valutazione clinica e motivazionale, "con la precisazione che questa abbia carattere nazionale; c) effettuare una completa e accurata valutazione clinica strumentale delle condizioni fisiche del donatore 'samaritano' da parte del Centro trapianti che organizzi il prelievo, analogamente a quanto previsto nel caso della donazione cross over". E ancora: al punto 3, il Css spiega che "il follow-up di donatore-ricevente, anche in questa modalità di trapianto, non può essere difforme da quanto a tal fine espletato per donatori e riceventi di rene da viventi".Infine, punto 4, "il rispetto dell'anonimato del donatore e del ricevente deve essere assicurato come previsto dalla legge, anche tenuto conto di quanto espresso dal Cnb", conclude il Consiglio superiore di sanità.