Studio Sonnino
Via Sassa snc

Lunedì 09,00 - 11,30
Martedì 16.00 - 19.00
Mercoledì 16,00 - 19,00
Giovedì C H I U S O
Venerdì 09.00 - 11.30

Clicca per la mappa

Clicca per la mappa

 

Studio Latina
Largo Peri

Lunedì 17.30 - 19.30
Martedì 09.30 - 11.00
Mercoledì 09.30 - 11.00
Giovedì 17.30 - 19.00
Venerdì 17.30 - 19.00

Clicca per la mappa

Clicca per la mappa

 

Studio Sabotino Residence Foceverde

Lunedì

15,30 - 17,00

Martedì 07,30 - 09,00
Mercoledì

07,30 - 09,00

Giovedì 15,30 - 17,00
Venerdì 15,30 - 17,00

 

PostHeaderIcon Certificati di Malattia (INPS) rilasciati da Medici non SSN

24.07.2009
CASSAZIONE CIVILE – (il certificato di un medico non afferente al SSN è valido per giustificare l’assenza per malattia)
 
 

§ - Nella vicenda di causa, la contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato, riguardava la modalità della certificazione medica inviata dal dipendente per giustificare l'assenza per malattia che, secondo il datore di lavoro, sarebbe stata irrituale in quanto proveniente da un medico non facente parte del Servizio Sanitario Nazionale con conseguente, asserita, irregolarità formale.
La Corte di Cassazione ha affermato che la detta irregolarità non poteva ritenersi sussistente, in quanto la Legge n. 300 del 1970 [cd. Statuto dei Lavoratori], non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da "un sanitario del servizio sanitario nazionale". (Avv. Ennio Grassini )
 

 

  

 

Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sent. n. 15058 del 26.06.2009
 
============================================================================================
*** La Circolare INPS del 1996 - scaricabile in formato integrale ed originale dal sito INPS- ***
 
Roma, 13 maggio 1996                                                     
Circolare n. 99
 
                                                                        Ai Dirigenti centrali e periferici
                                                                        Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
                                                                        Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali
                           e, per conoscenza,
                                                             Al Presidente
                                                             Ai Consiglieri di Amministrazione
                                                             Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza
                                                             Ai Presidenti dei Comitati Amministratori  di Fondi, Gestioni e Casse
                                                             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                                             Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. -          Certificazione sanitaria. -
 
SOMMARIO: La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, e' da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennita' di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma,diagnosi e prognosi di incapacita' al lavoro).
                  ---------------------
     Sono stati segnalati comportamenti non uniformi a livello nazionale circa la figura del medico -che l'art. 2 della legge n.33/1980 individua quale "curante"- abilitato al rilascio della certificazione di incapacita' al lavoro agli aventi diritto all'indennita' di malattia.
     Al riguardo si precisa che, se pure, di massima, il sanitario preposto al compito in questione e' quello di libera
scelta, l'espressione letterale "curante" utilizzata dal legislatore, porta a dover attribuire validita', ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate,pure su modelli non "standard" (ad es. ricettario privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta.
  Tale impostazione, del resto, si colloca nelle linee di indirizzo della circolare n. 134368 AGO /14 del 28.1.1981 (v.
nota n. 20).
     Il criterio vale anche per i certificati rilasciati all'atto della dimissione dagli ospedali o dalle strutture di pronto
soccorso, purche' dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente "clinica", ma che, attraverso una precisa diagnosi,metta il medico dell'INPS in condizione di valutare l'ncapacita' al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della certificazione cosi' rilasciata sara' demandata al medico di Sede.
     Si sottolinea ad ogni buon conto che, in tutti i casi del genere, la "diversa" certificazione -da inoltrare, secondo norma,sia all'INPS che al datore di lavoro (a quest'ultimo anche in fotocopia) nei termini previsti- puo' essere ritenuta valida,agli effetti previdenziali di interesse, sempreche' dalla stessa siano ricavabili i dati normalmente richiesti: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio,timbro e firma del medico, nonche' l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito -dati questi da indicare a cura dell'assicurato, anche a parte-, e cio' pure ai fini della predisposizione di eventuali controlli, come previsto dalla legge.
     Resta fermo in ogni caso che, qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli
elementi essenziali, senza i quali l'atto non e' neppure qualificabile come "certificato" (e, cioe', nominativo,intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovra' essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi redattori; in particolare non deve essere richiesta, come talvolta e' stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra l'altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi.
     Sul tema, ad evitare possibili riflessi negativi sui lavoratori, sara' cura da parte dell'INPS fornire a tutti i direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate il predetto modulario, da affidare al Primario responsabile del reparto e da usare, ovviamente, nei confronti dei soli aventi diritto all'indennita' di malattia erogata da questo Istituto.
     Attualmente, infatti, solo le USL dovrebbero essere state dotate del modulario di certificazione "INPS", per l'utilizzo da parte degli specialisti ambulatoriali, dei medici della guardia medica, ecc.
     I criteri che precedono risultano del resto condivisi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri (F.N.O.M.C.e O.).
     A tale proposito si invitano le Sedi Regionali a voler verificare per il tramite dei locali Assessorati alla Sanita',
l'eventuale quantitativo del modulario in questione occorrente alle strutture anzidette, per la conseguente fornitura, da
rinnovare, come di consueto, a richiesta.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               TRIZZINO