Requisiti psicofisici per l'idoneità alla guida dei ciclomotori
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 77410/08.03
Roma, 4 agosto 2009
Il comma 49 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (1) (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Il particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell'art. 116 (2) del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: "I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale".
In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all'art. 119, commi 2 o 4 (3) del codice della strada.
IL DIRETTORE
dott. arc. Maurizio Vitelli
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NOTE
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La circolare segnala che la legge 94/2009, fra le numerose modifiche normative, ha previsto che dall'1 ottobre 2009 tutti i certificati medici per il conseguimento e il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori dovranno essere rilasciati dai sanitari abilitati per le patenti di guida e non più dai medici di medicina generale (c.d. "medici di famiglia").
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2. Cosa devo fare per guidare un ciclomotore se sono minorenne?
3. Dove posso sostenere la prova di esame per conseguire il patentino?
1. Posso guidare un ciclomotore se sono maggiorenne?
Anche se si è raggiunta la maggiore età, se non si è in possesso di patente di guida non è consentito guidare ciclomotori. Bisogna conseguire il Certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto Patentino).
Se si è diventati maggiorenni prima del 1° ottobre 2005 non è necessario sostenere un esame, ma è obbligatorio effettuare un corso specifico presso un’autoscuola. Poi si deve andare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede di:
• presentare l’attestato di frequenza del corso presso un’autoscuola
• compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• fino al 30 settembre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore
• dal 1 ottobre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A.
Se si è diventati maggiorenni dopo il 1° ottobre 2005 è invece necessario sostenere un esame presso un ufficio della motorizzazione, un’autoscuola (se presentati da questa) o presso un istituto scolastico (se si è frequentato un corso, anche se non obbligatorio).
Presso un ufficio della motorizzazione si deve attivare la seguente procedura:
• compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 15,00 sul cc 9001 e di due distinti versamenti di € 14,62 euro sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• fino al 30 settembre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore
• dal 1 ottobre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A.
2. Cosa devo fare per guidare un ciclomotore se sono minorenne?
Se non si hanno 18 anni e non si è in possesso di una patente di categoria A1 è indispensabile conseguire il patentino per il ciclomotore.
Si deve frequentare un idoneo corso, il corso può essere direttamente organizzato dall’istituto scolastico presso cui il ragazzo studia oppure ci si deve rivolgere ad un’autoscuola.
Dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza del corso è possibile sostenere l’esame per prendere il patentino.
Se l’esame non viene superato immediatamente è possibile ripeterlo altre volte entro un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso effettuato.
3. Dove posso sostenere la prova di esame per conseguire il patentino ?
L’esame può essere sostenuto presso la scuola che ha organizzato il corso o, nel caso non fosse possibile, presso l’ufficio della motorizzazione.
Nel caso in cui ci si dovesse rivolgere ad un ufficio della motorizzazione, per sostenere l’esame bisogna presentare la seguente documentazione:
• l’attestato di frequenza dell’apposito corso effettuato a scuola o in autoscuola
• l’attestazione di versamento di € 15,00 sul cc 9001 e di due distinti versamenti di € 14,62 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
fino al 30 settembre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore
• dal 1 ottobre 2009: presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A
• Una copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, il quale firma la richiesta di ammissione all’esame.